Diocesi di San Marino - Montefeltro


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Direttorio diocesano per la celebrazione del matrimonio


09/12/2008
Premessa

"I vescovi diocesani, a norma del can. 1064 del Codice di diritto canonico, sono tenuti a elaborare un programma di assistenza pastorale alla famiglia e,in questo ambito, ad emanare direttive circa la preparazione al matrimonio." Sul tema pastorale della famiglia, o meglio, sul matrimonio sacramento su cui si fonda la famiglia cristiana, già il nostro Vescovo Mons.Negri ha redatto un appropriato e utilissimo libro dal significativo titolo :"VIVERE IL MATRIMONIO" -Percorso di verifica per fidanzati e sposi.-.
Ora col presente Direttorio si vuole offrire un sussidio pratico, richiamando e riassumendo in modo semplice, le direttive canoniche e diocesane circa la preparazione e la celebrazione del matrimonio.
La Chiesa ha sempre ritenuto di potere e dovere stabilire le norme che regolano la celebrazione dei Sacramenti indicandone la materia, la formula e le modalità, per la validità stessa del Sacramento.
Questo naturalmente vale anche per la celebrazione del matrimonio che non deve mai essere considerata o accettata come un adempimento privato, ma valorizzata con partecipazione, condivisione e testimonianza di tutta al comunità
Per una seria preparazione al matrimonio, occorre che la catechesi al matrimonio sia di base, continuativa nel tempo e non solo prossima o affidata soltanto ai corsi prematrimoniali organizzati a livello diocesano o zonale.

Per impostare una seria preparazione al matrimonio occorre:
A) Una perseverante e comunitaria informazione catechetica sul matrimonio (can.1063, n.l)
Catechizzazione di base generale “attuata in stretta sintonia con la pastorale giovanile e Vocazionale” che faciliterà le coppie che si apprestano al matrimonio a ricevere con più apertura, una informazione e formazione personale e adeguata.
B) Una preparazione prossima mediante corsi prematrimoniali, organizzati a livello diocesano o zonale.
“La partecipazione ai corsi o itinerari di preparazione al matrimonio deve essere considerata come moralmente obbligatoria, senza, per altro, che la sua eventuale omissione costituisca un impedimento per la celebrazione delle nozze.
Sarà, quindi, necessario non dispensare facilmente da tale partecipazione, ma presentarla come un dovere di coscienza di ciascun fidanzato. Nello stesso tempo occorrerà essere attenti a quanti per motivi oggettivi (come nel caso degli immigrati, dei pendolari, di chi ha turni di lavoro non programmabili secondo il calendario dei corsi e degli itinerari) non potessero partecipare, prevedendo per loro forme diverse di accompagnamento e di confronto. Nei riguardi di coloro che, invece, intendessero tralasciare questo cammino senza seri motivi oggettivi, è necessario un supplemento di attenzione e di dialogo per aiutarli a cogliere la superficialità e la immaturità del loro atteggiamento e della loro scelta.
Solo in casi estremi - previo il consenso dell'Ordinario e senza abbandonare la fatica della ripresa, del confronto e del discernimento - si dovrà proporre il rinvio della celebrazione del matrimonio.

In ogni caso, perché la convinzione circa l'obbligatorietà di questi itinerari si possa diffondere e diventare coscienza comune, è necessario che gli itinerari stessi siano proposti e condotti con serietà di impostazione, di contenuto e di metodo, che le coppie di fidanzati più impegnate ne siano convinte per prime e se ne facciano propagatrici, che da parte dei presbiteri e delle coppie animatrici si abbia a creare le condizioni e un clima favorevoli e
che si diffonda la testimonianza di quanti hanno già fatto questa esperienza.( Direttorio Pastorale Familiare n.63)
C) Incontri col Parroco, entro tre mesi dalla celebrazione, per approfondire, in particolare, i valori del sacramento, degli impegni che ne derivano, lo svolgimento del Rito e il significato della varia documentazione da approntare.
Così pure occorre che i temi trattati non siano tanto quelli medico psicologici, ma soprattutto l’annuncio sul matrimonio cristiano, i suoi valori, gli impegni che ne derivano.
Vi sono anche altri aspetti meno vincolanti ma ugualmente importanti, dal punto di vista pedagogico ed educativo, sui quali la Chiesa ha dato delle norme che non sono fine a se stesse, ma per una corretta comprensione e fruttuosa celebrazione dei Sacramenti Direttive da osservarsi non solo per la doverosa legalizzazione, ma anche per lo spirito formativo che le anima. Con 1'intento pure di dirimere o chiarire problemi di applicazione pastorale sorti in merito.
Uno dei problemi che ci troviamo a dover affrontare più spesso e con maggiori difficoltà è il luogo della celebrazione, sia per quanto riguarda i Diocesani, sia per quanto riguarda richieste di coppie originarie delle nostre terre, sia per quanto riguarda estranei che però sono affascinati dalla struttura di alcune nostre chiese, nonché dall’ambiente in generale.
Sappiamo che esistono norme del Diritto Canonico e fatte proprie dalla diocesi fino dalla metà degli anni ’60, ribadite dai Vescovi che si sono succeduti e tuttora in vigore.
Tali norme sono state ultimamente sottoposte al Consiglio Presbiterale, agli incontri dei Sacerdoti nei tre Vicariati della Diocesi e quanto emerso dalle loro osservazioni è stato tradotto in questo direttorio

I
LUOGO DELLA CELEBRAZIONE


Per sua intima natura, la celebrazione liturgica del sacramento del matrimonio è realtà eminentemente evangelizzante ed ecclesiale.
E', innanzitutto, realtà evangelizzante, «proclamazione, nella Chiesa, della buona novella sull'amore coniugale» In essa, infatti, «il matrimonio dei battezzati, diventando segno e fonte di salvezza, si fa annuncio della Parola che salva ed eleva l'amore umano, arricchisce il popolo di Dio di nuove chiese domestiche e costituisce la famiglia cristiana immagine dell'insondabile comunione di amore che esiste nel mistero trinitario della stessa vita divina». Come tale, la celebrazione è annuncio della fede della Chiesa ed esige di essere vissuta nella fede.
E' realtà evangelizzante perché celebrazione sacramentale, segno che costituisce anche nella sua realtà esteriore una proclamazione della parola di Dio e una professione di fede della comunità dei credenti: luogo nel quale appare manifesto che «i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa». Il normale inserimento della celebrazione del matrimonio nella liturgia eucaristica è un'ulteriore espressione di tutto ciò: viene messo in risalto, infatti, l'intimo legame che intercorre tra il matrimonio e l'eucaristia, sacrificio della nuova alleanza in cui «i coniugi cristiani trovano la radice dalla quale scaturisce, è interiormente plasmata e continuamente vivificata la loro alleanza coniugale.
Proprio perché sacramento della Chiesa, la celebrazione del matrimonio si qualifica come realtà ecclesiale. Essa coinvolge l'intera comunità ecclesiale nella quale gli sposi sono inseriti e alla cui vita e missione prendono parte, tanto da fare di tale comunità il luogo normale della celebrazione delle nozze. (Direttorio Pastorale Familiare n. 70).
Essa richiede anche «la partecipazione piena, attiva e responsabile di tutti i presenti, secondo il posto e il compito di ciascuno: degli sposi anzitutto come ministri e soggetti della grazia del sacramento; del sacerdote in quanto presidente della assemblea liturgica e teste qualificato della Chiesa; dei testimoni non solo garanti di un atto giuridico, ma rappresentanti qualificati della comunità cristiana; dei parenti, amici e altri fedeli, membri di un'assemblea che manifesta e vive il mistero di Cristo e della Chiesa». (Direttorio Pastorale Familiare n. 82).
Il Parroco curi molto lo svolgimento del Rito sacro, perché sia seguito con consapevolezza e raccoglimento e non venga turbato da comportamenti frivoli dì alcuni presenti. Per questo, già nella preparazione degli sposi, raccomandi loro e ai testimoni anche un abbigliamento consono alla sacralità del Rito.

Dalle premesse suddette si comprende perché le disposizioni canoniche (can 1115) e diocesane ribadite nel tempo stabiliscono che il matrimonio di norma va celebrato
- Nella Parrocchia della Sposa
- Nella Parrocchia dello Sposo
- Nella Parrocchia dove i coniugi andranno ad abitare.
La motivazione di fondo per cui si insiste sul matrimonio celebrato nella propria parrocchia è perché tutta la Comunità , per un motivo pastorale è il “luogo” della celebrazione dei Sacramenti.
Dal Vicariato di San Marino è emersa tuttavia la necessità di ampliare il concetto della propria Parrocchia, che sia per motivi di lavoro, o di residenza, o di vicinanza di confini e quindi di frequenza, non sempre corrisponde al dato giuridico.
Ora questa richiesta rimane nell’ambito delle eccezioni per motivi pastorali che già i Parroci hanno la possibilità di fare in determinate situazioni, e premessa una corretta informazione fra i parroci interessati.
- Pertanto si può considerare Parrocchia propria quella confinante, dove uno ha partecipato alla vita della Comunità, o ha maturato un cammino di fede., o ha stabilito salde relazioni ecclesiali. La Chiesa dove verrà celebrato il matrimonio deve comunque avere le caratteristiche richieste dalla normativa diocesana.
- Per quanto poi riguarda le Chiese ex sedi parrocchiali presenti nell’ambito del territorio della Parrocchia, si potrà celebrare previa valutazione del Parroco, in quelle in cui c’é la messa tutte le domeniche.
Sono evidentemente da escludere per la celebrazione del matrimonio tutte le Chiese non parrocchiali o che non sono state sedi parrocchiali, come pure non sono ammesse eccezioni di nessun tipo per oratori pubblici, semipubblici e tanto meno privati o chiese private, o di proprietà di altri enti non ecclesiastici.
- Per quanto riguarda San Marino, data la particolare natura della Basilica e data la sua caratteristica di ex sede parrocchiale, potrà essere utilizzata anche per situazioni particolari previo consenso dei rispettivi parroci dei nubendi e l’accordo fra il Rettore e il Parroco della Parrocchia di Città, la cui autorizzazione è sempre necessaria.

II
MATRIMONI PROVENIENTI DA FUORI DIOCESI


Per richieste di celebrazioni di matrimonio da fuori diocesi, particolarmente per alcune Chiese, onde evitare che la richiesta sia dettata più da motivi sentimentali e folcloristici che di fede (Direttorio n. 82) la Diocesi non concede tali permessi.
Si fa inoltre presente che i Parroci non sono autorizzati a rilasciare tali permessi, le cui richiesta va invece presentata all’Ordinario del luogo.
Così pure, non si conceda con troppa facilità il permesso ai Diocesani di sposarsi in altre Diocesi, se non dopo opportuna verifica e quando ci siano delle motivazioni oggettivamente valide.
E comunque l’autorizzazione per sposarsi fuori Diocesi va data dall’Ordinario.

III
ALCUNE OSSERVAZIONI


Queste norme della Diocesi vengono consegnate a tutti i Parroci secolari e Regolari e a tutti i Sacerdoti, perché si possa avere una linea comune di comportamento e per facilitarli quindi nel loro ministero; proprio per questo occorre che i Parroci prima di ricorrere alla Curia, informino i richiedenti sulle norme vigenti in diocesi, evitando di mandare i nubendi in Curia quando si tratta di concessioni fuori regola.
Le eccezioni potrebbero essere tante, ma è opportuno farne il meno possibile e soprattutto bisogna fare quelle eccezioni che hanno un vero fondamento oggettivo e serio, evitando quelle legate a motivi sentimentali e individualistici.
Perché queste norme siano a conoscenza dei fidanzati che decidono di sposarsi, sarebbe opportuno che venissero portate alla loro conoscenza durante i corsi prematrimoniali.
Le norme sono importanti e hanno una funzione educativa se sono osservate da tutti, perché altrimenti trasmettiamo:
- Messaggi contrastanti che disorientano.
- Mettiamo in difficoltà e cattiva luce i confratelli che le osservano.
- Quando le norme non hanno solo intento repressivo, ma educativo per aiutare le persone a crescere e a comprendere valori più grandi del proprio gusto personale, non dovrebbero crearci tanti problemi ad applicarle.
- Cerchiamo almeno di raggiungere gli stessi accordi che hanno raggiunto i commercianti di un nostro vicariato che in un opuscolo diffuso qualche anno fa davano tutte le regole, da quelle religiose a quelle civili e consumistiche per un matrimonio perfetto.
- Infine per quanto riguarda gli aspetti tecnici del matrimonio:
- addobbo della Chiesa (scelta del fioraio e dei fiori)
- Fotografo e relative foto e riprese cinematografiche
- Canti ed eventuale musica per la celebrazione
indicazioni che è necessario più che mai richiamare, si rimanda all’opuscolo pubblicato qualche anno fa dall’Ufficio Liturgico della Diocesi.

IV
ASPETTI GIURIDICI


Documentazione preliminare valida per la durata di sei mesi :
a) ISTRUTTORIA MATRIMONIALE
che va svolta dal Parroco di uno dei due contraenti- Essa comprende la raccolta e verifica dei documenti richiesti che sono:
- Certificato di Battesimo
- Certificato di Cresima
- Certificato di stato libero per extradiocesani (non più obbligatorio)
- Certificato di morte del coniuge per persona vedova
- Attestato di partecipazione al Corso per fidanzati
- Pubblicazioni canoniche e civili
- Certificato contestuale o plurimo dell'ufficio anagrafe
- Esame dei nubendi
- Eventuale domanda all'Ordinario per dispensa o licenza da impedimenti e casi particolari previsti.

N.B. Tale documentazione va compilata su appositi moduli preparati dalla C.E.I. e in deposito in Curia.

V
PRECISAZIONI CIRCA I SINGOLI DOCUMENTI :

- 1) CERTIFICATO DI BATTESIMO. Se riportasse annotazione riguardante precedente matrimonio o ordinazione sacra o professione religiosa che dovesse rendere invalida o illecita la celebrazione, venga trasmessa d'ufficio e in busta chiusa al Parroco che conduce l'istruttoria.
- 2) CERTIFICATO DI CRESIMA - Se risultasse che il nubendo/a non sia stato ancora cresimato , si orienti verso il corso di preparazione ai Sacramenti dell’iniziazione cristiana.
In caso di urgenza, si può celebrare il matrimonio senza la Cresima, ma con l’impegno di riprendere la preparazione e celebrare il Sacramento dopo il Matrimonio.
- 3) CERTIFICATO DI STATO LIBERO
Non è più obbligatorio perché viene sostituito .dal giuramento contenuto nell’esame degli sposi, a meno che, per motivi particolari non si ritenga necessario un supplemento di indagine.
- 4) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PREMATRIMONIALE.
Partecipazione richiesta obbligatoriamente e che non va facilmente sostituita con una dichiarazione di preparazione del parroco.
- 5) PUBBLICAZIONI CANONICHE E CIVILI.
(a) Le pubblicazioni religiose con l'apposito modulo vengano affisse nella bacheca parrocchiale per la durata di otto giorni consecutivi e devono comprendere due giorni festivi.. Vanno richieste anche alla parrocchia del nubendo/a se diversa da quella dell'istruttoria. Come pure alla parrocchia dell'ultima dimora protrattasi per un anno per coloro che dimorano da.meno.di.un_anno in quella della istruttoria.
N.B. L'eventuale motivata domanda di dispensa dalle pubblicazioni va inoltrata per tempo dal Parroco all'Ordinario.
(b) Per le pubblicazioni civili il Parroco inoltri per tempo all'Ufficiale di stato civile la relativa richiesta "' Qualora il matrimonio venga celebrato in località diversa" dal Comune che rilascia il nulla-osta civile, i nubendi si premurino di richiedere il documento in doppia copia. Va richiesto dai nubendi al proprio Comune anche il certificato anagrafico contestuale detto anche plurimo) da accludere ai documenti per la Curia.
N.B. Qualora in detto certificato risultasse l'indicazione (libero/a, dí .stato, invece di "celìbe","nubile"o "vedovo/a", è da ritenere si sia in presenza di persona divorziata il cui precedente matrimonio è stato annullato, per cui occorre prima di presentare la documentazione definitiva consultare la Curia.
La celebrazione del matrimonio prima del rilascio del nulla-osta civile non verrà accordata se non per gravissime motivazioni.

6)
ESAME DEI NUBENDI

Deve essere fatto normalmente dal Parroco che svolge l'Istruttoria.
L'interrogatorio va fatto ai contraenti separatamente, col vincolo del giuramento, verbalizzato, riletto all'interessato e controfirmato assieme all'Esaminatore. Esso è tutelato dal segreto d'ufficio.
La stesura del verbale non deve limitarsi ad un "SI”' o ad un "NO" alle singole risposte,ma sia motivata secondo la coscienza emersa dalle varie domande sulla natura e fini del matrimonio da parte del nubendo/a.
Qualora il Parroco non possa interrogare entrambi i nubendi può rimettere ad altro Parroco l'interrogatorio, chiedendo il verbale firmato, in busta chiusa, e vidimata dalla Curia se il Parroco appartiene ad altra diocesi.

7) STATO DEI DOCUMENTI.
Tutta la suddetta documentazione una volta completata ,va riepilogata nell'apposito modulo detto "Stato dei documenti" da presentare poi con tutta la documentazione alla Curia diocesana per il nulla-osta a procedere.
N.B Qualora la celebrazione del matrimonio venisse attuata in una chiesa di altra Parrocchia, va rilasciata per iscritto la "licenza" a procedere, come è riportato anche nel modulo "Stato dei documenti".
- Mentre se viene celebrato in parrocchia ma da altro sacerdote deve essergli rilasciata dal Parroco la delega.
- infine una nota pratica: si preavvisino sempre i nubendi che con la consegna in Curia della documentazione vi è pure una tassa da versare.

VI
CELEBRAZIONE DELLE NOZZE


ADEMPIENZE PER LA CELEBRAZIONE :
- Spetta al Parroco dare la delega di assistere al matrimonio ad altro sacerdote o diacono.
- Preparare due moduli per l'atto di matrimonio (Registro e altro modulo a parte) da redigere come Originali
- Farli firmare ambedue sia dagli sposi che dai testimoni e di questi ultimi annotare data di nascita e residenza.
-Far firmare anche l'eventuale richiesta della "separazione dei beni".
- Trasmettere poi uno degli Atti originali di matrimonio entro cínque giorni dalla celebrazione all'Ufficiale di Stato civile del Comune assieme alla richiesta di trascrizione. Quando il matrimonio viene celebrato in località di un Comune diverso da quello che ha rilasciato il nulla-osta delle pubblicazioni civili, occorre presentare,unitamente all'atto di matrimonio, copia dello stesso nulla-osta civile.
- Notificare l'avvenuta celebrazione ai Parroci: sia della parrocchia del battesimo degli sposi sia a quello che ha rilasciato la "licenza" per la celebrazione.
- Annotare nel registro dei matrimoni l'avvenuta trascrizione da parte del Comune ,conservando pure la relativa comunicazione ricevuta
-Il matrimonio concordatario richiede che prima della conclusione del rito liturgico si dia lettura degli articoli 143 ,144 e 147 del Codice civile che richiamano gli effetti civili del matrimonio.

VII
CASI PARTICOLARI RISERVATI AL GIUDIZIO DELL'ORDINARIO


I casi particolari di matrimonio trattati con disposizioni precise dal citato DECRETO GENERALE della CEI - al quale si rimanda per eventuali necessità -riguardano
- I minori di sedici anni ( n.. 36 del DG M C)
- minorenni oltre i sedici anni ( n. 37) “
- impediti per infermità mentale (n. 38)
- matrimonio solo canonico di vedovi ( n.40 -42)
- matrimonio canonico di impediti civili ( n. 41-42)
- abbandono notorio della fede e censure (n. 43)
- casi vari con precedente matr.civile: ( n. 44)

1) matr. canonico di sposati civilmente;
2) matr.di persona libera con persona in attesa di divorzio;
3) matr- di persona libera con cattolico sposato civilmente e divorziato;
4) matr- di persona libera per dichiarazione canonica di nullità o per dispensa da un matrimonio rato e non consumato.
- matr-in caso di morte presunta ( n. 45)
- matr- di girovaghi ( n. 46)
- matr.con battezzati non cattolici già sposati ( n. 47)
- matr. con disparità di culto ( n.48)
- matr-Misto ( n. 49/52)
- matr.canonico all'estero di italiani ( n. 53 )
Tutti questi casi particolari sono riservati al giudizio dell'Ordinario e alle conseguenti sue disposizioni.
- il Parroco dell'istruttoria deve inviare per tempo al Ordinario e prima di procedere con l'istruttoria,la domanda eventuale di dispensa dagli impedimenti o di licenza .
- Il decreto rilasciato poi dall'Ordinario deve allegarsi alla documentazione da presentarsi in Curia e indicato nel modulo dello Stato dei documenti.

Pennabilli, Ottobre 2008



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